Progettazione impianti elettrici a Sassari
Progettazione impianti elettrici a Sassari: riferimenti normativi
Il dm 37/08 stabilisce che il progetto dell’impianto elettrico è sempre obbligatorio in tutti i casi in cui si deve procedere con l’installazione, la trasformazione o l’ampliamento di un edificio, indipendentemente dalla destinazione d’uso.
I contenuti del progetto sono stabiliti dalla guida CEI 0-2 (Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici). La guida prevede due fasi fondamentali: il progetto di massima e il progetto definitivo.
Normalmente il progetto di massima viene redatto per gli studi di fattibilità, per le concessioni edilizie ecc, quello definitivo è il “costruttivo” di cantiere.
La vecchia 46/90 all’art. 6, e quindi il DPR 447 del 1991 avevano stabilito se e quando fosse obbligatorio il progetto.
Il DM 37 del 2008 ha reso il progetto SEMPRE OBBLIGATORIO, differenziando solo chi deve firmare a seconda dei casi. Tale distinzione è importante poiché in base all’anno di installazione dell’impianto, dovranno o meno essere disponibili i documenti progettuali durante la verifica.
Impianti soggetti alla vecchia 46/90 (realizzati dal 13/03/1990 al 26/03/2008)
La legge 46/90 si applicava a:
- edifici ad uso civile per i quali erano soggetti gli impianti di produzione, di distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica;
- impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne, e gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche.
- immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, per gli impianti di produzione, di distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica.
L’obbligo di progetto, redatto da professionista iscritto negli albi professionali, era obbligatorio per i seguenti impianti:
- negli edifici ad uso civile :
- per tutte le utenze condominiali comuni aventi con potenza impegnata maggiore di 6 kW;
- per le unità abitative aventi superficie maggiore a 400 m2 ;
- negli edifici adibiti ad attività produttive:
- Impianti alimentati a tensione superiore a 1.000 V;
- Superficie superiore a 200 m2 in bassa tensione;
- Nelle unità immobiliari generiche :
- Con potenza impegnata maggiore di 1,5 kW con presenza anche parziale di locali medici, o locali Ma.R.C.I., o locali con pericolo d’esplosione.
- Negli impianti elettronici:
- Per gli edifici ad uso civile solo se presenti contestualmente ad impianto elettrico con obbligo di progetto.
- Negli impianti di protezione scariche atmosferiche:
- negli edifici con volume superiore a 200 m3, dotati di impianti elettrici soggetti a normativa specifica.
- negli edifici con volume superiore a 200 m3. e con altezza superiore a 5 metri.
Impianti soggetti al D.M. 37/08 (realizzati dal 27/03/2008)
Il DM 37 si applica a tutti gli impianti in tutti gli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze.
Obbligo di progetto: il progetto è sempre obbligatorio. La differenza è che per alcuni casi può essere firmato dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice, altrimenti dovrà essere redatto da un professionista iscritto negli albi professionali.
Il progetto deve essere redatto da un professionista iscritto ad albo professionale nei seguenti casi:
- Edifici ad uso civile:
- Per tutte le utenze condominiali che abbiano Potenza impegnata superiore a 6 kW;
- unità abitative aventi almeno una delle seguenti caratteristiche: superficie maggiore di 400 m2; potenza impegnata superiore a 6 kW.
- Edifici adibiti ad attività produttive,commercio, terziario ed altri usi:
- quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000V (in questo caso devono essere progettate anche le parti in bassa tensione)
- quando la superficie è maggiore di 200 mq;
- quando le utenze sono alimentate in bassa tensione con potenza impegnata superiore a 6 kW.
- Unità immobiliari generiche: quando l’unità immobiliare è provvista, anche parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica, quali:
- locali medici locali per i quali sussista pericolo d’esplosione;
- locali a maggior rischio in caso d’incendio (Ma.R.C.I.).
- Impianti elettronici:
- Sempre quando coesistono con impianti elettrici aventi obbligo di progetto.
- Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche devono essere progettati se soddisfano almeno uno dei seguenti requisiti:
- Il volume dell’edificio supera i 200 m3;
- per le unità abitative e per le utenze domestiche quando superano i 6 kW di potenza contrattuale;
- per le unità abitative quando superano i 400 m2;
- per gli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario ed a altri usi quando superano i 200 m2 o i 6 kW di potenza impegnata.
- Impianti di Rivelazione incendi:
- Il progetto è obbligatorio quando sono inseriti in attività soggette al rilascio del certificato prevenzione incendi.
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Bonus 110 per cento Sardegna
Bonus 110 per cento Sardegna
Che cos’è il Superbonus 110%?
- Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2022, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus).
Tra le novità introdotte, è prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. In questo caso si dovrà inviare dal 15 ottobre 2020 una comunicazione per esercitare l’opzione. Il modello da compilare e inviare online è quello approvato con il provvedimento dell’8 agosto 2020.
A chi interessa il Superbonus 110%?
Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:
- condomìni
- persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento
- Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa
- Onlus e associazioni di volontariato
- associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.
Quali interventi con il Superbonus 110%?
Interventi principali o trainanti
Il Superbonus spetta in caso di:
- interventi di isolamento termico sugli involucri
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
- interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Per i limiti di spesa consultare la tabella n. 4 contenuta nella guida – pdf.
Interventi aggiuntivi
Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. Si tratta di
- interventi di efficientamento energetico
- installazione di impianti solari fotovoltaici
- infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
Per conoscere i dettagli su tutti gli interventi agevolabili consultare la guida – pdf.
Quali vantaggi con il Superbonus 110%?
La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.
In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
La cessione può essere disposta in favore:
- dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
- di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
- di istituti di credito e intermediari finanziari.
I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.
Per saperne di più vi rimandiamo alla pagina dell’Agenzia delle Entrate
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/superbonus-110%25
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Direzione dei Lavori a Sassari
Fondamentale in ogni cantiere, il direttore dei lavori è una figura obbligatoria in ogni cantiere, sia pubblico che privato. Si tratta di un professionista che ha importanti responsabilità e che ha il compito di di verificare che i lavori siano eseguiti a regola d’arte (La locuzione sta ad indicare quell’insieme di tecniche dettate per l’esecuzione di un determinato genere di lavoro, considerate dai più corrette.) e nel rispetto delle normative vigenti.
Il direttore dei lavori a Sassari: la nomina
La nomina di un direttore dei lavori, anche nel caso di ristrutturazioni di appartamenti, è un passaggio fondamentale nell’inaugurazione di ogni nuovo cantiere.
La legge prevede che questa figura sia nominata dal committente, ed assumerà la responsabilità del cantiere di fronte alla legge e rispetto alle maestranze delle imprese che prenderanno parte alle esecuzioni.
La direzione dei lavori è richiesta nel caso delle ristrutturazioni di un appartamento e in tutti quei casi dove è necessario presentare una CILA o altre pratiche edilizie come la SCIA o il Permesso di costruire. È prevista anche nella progettazione d’interni, soprattutto quando si tratta di mobili su misura (come ad esempio la cucina).
Lo studio Sapiem, è in grado di gestire con professionalità tutti gli aspetti burocrati ed esecutivi disponendo di un team con tutte le figure professionali utili.
Direzione dei lavori a Sassari: i compiti del direttore dei lavori
Il direttore dei lavori ha il compito di sorvegliare ed assistere i lavori; deve garantire, inoltre, la regolare esecuzione secondo quanto previsto dal progetto e dalle norme giuridiche, indicando le opportune istruzioni, se fosse necessario.
Direzione dei lavori a Sassari: alcuni esempi di attività di competenza del direttore dei lavori
- Deve occuparsi dell’accettazione dei materiali edili che provengono dai vari fornitori
- Effettua il monitoraggio della manodopera, assicurandosi che tutti i lavori vengano eseguiti a regola d’arte e nel rispetto delle norme vigenti
- Verifica la conformità dei lavori eseguiti rispetto al progetto approvato
- Ha compiti di supervisione delle problematiche tecniche e burocratiche
- Verifica l’andamento dei costi e delle spese del cantiere, preoccupandosi di mantenere l’importo complessivo dei lavori entro la soglia pattuita con il committente
Quando si è alla ricerca di un responsabile per la direzione dei lavori, è fondamentale affidarsi a un professionista dotato dell’esperienza e delle competenze necessarie.
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