Il PSC, Piano di Sicurezza e coordinamento in Sardegna: definizioni
Il PSC, Programma di Sicurezza e Coordinamento, è stato sviluppato ai sensi dell’art. 100, del decreto legislativo n. 1 81/08 e successive modificazioni, ed è conforme alle disposizioni dell’allegato XV del medesimo decreto concernenti il contenuto minimo del piano di sicurezza.
L’obiettivo principale del PSC è quello di valutare tutti i rischi presenti nel sito (rischi intrinseci e interferenze) e indicare le misure preventive e protettive ritenute idonee a ridurre i rischi stessi secondo i criteri specificati nell’articolo 1. D.Lgs. 81/08 n. 15 per le misure generali di protezione.
Il PSC, Piano di Sicurezza e coordinamento in Sardegna: cos’è il PSC
Il Programma di Sicurezza e Coordinamento del Sito del PSC analizza ogni rischio presente in sito, che sarà poi analizzato in una scheda di valutazione separata, comprendente scelte progettuali e organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento.
Il piano sicurezza PSC si compone delle seguenti sezioni principali:
- identificazione e descrizione dell’opera, analisi del contesto ed indicazione delle prescrizioni volte a combattere i relativi rischi rilevati
- individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza
- analisi dei rischi dell’area e del contesto
- organizzazione in sicurezza del cantiere, tramite:
- relazione sulle prescrizioni organizzative
- layout di cantiere
- analisi ed indicazione delle prescrizioni di sicurezza per le fasi lavorative e quelle interferenti
- coordinamento dei lavori, tramite:
- pianificazione dei lavori (diagramma di GANTT) secondo logiche produttive ed esigenze di sicurezza durante l’articolazione delle fasi lavorative
- prescrizioni sul coordinamento dei lavori, riportanti le misure che rendono compatibili attività altrimenti incompatibili
- coordinamento dei lavori, tramite:
- organizzazione del servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione qualora non sia contrattualmente affidata ad una delle imprese e vi sia una gestione comune delle emergenze
- stima dei costi della sicurezza
- allegati.
PSC e POS, le differenze
Le disposizioni contenute nel piano di sicurezza, pur ritenute sufficienti a garantire la sicurezza e la salute durante l’esecuzione dei lavori, richiedono per la loro efficacia, approfondimenti e dettagli operativi da parte dell’impresa appaltatrice. Pertanto, è responsabilità del datore di lavoro della ditta appaltatrice redigere il piano di sicurezza e coordinamento il Piano Operativo di Sicurezza (POS).
Contenuto minimo che deve contenere il PSC
- Descrizione dell’area di cantiere;
- Una breve descrizione dell’opera, con spiegazione delle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecniche;
- Identificazione di chi ha responsabilità di sicurezza
- Un rapporto sull’analisi e la valutazione dei rischi del sito e dell’organizzazione dello stesso
- Pianificazione e organizzazione di opzioni, procedure, misure preventive e protettive
- Misure coordinate relative all’uso congiunto da parte di più imprese e singoli operatori, quali allestimenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e selezione dei servizi di protezione collettiva
- Modalità organizzative di cooperazione e coordinamento e reciproca informazione tra datori di lavoro e tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
- Definizione dei servizi di gestione dell’emergenza e dei servizi di primo soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione dei lavoratori
- La durata prevista dei lavori, la durata delle fasi di lavoro e, quando la complessità dei lavori lo richiede, la durata delle fasi dei lavori che costituiscono il programma dei lavori, e la presunta dimensione del cantiere espressa in uomini -giorni;
- Stima dei costi di sicurezza
Dati generali per il PSC in fase di progettazione:
Identificazione e descrizione dell’opera, interpretata come:
l’indirizzo del cantiere;
Una descrizione dell’ambiente in cui si trova il cantiere;
Una breve descrizione dell’opera, in particolare il progetto, l’architettura, la struttura e le scelte tecniche
Calcolo persona-giorno
Soggetti e responsabilità in loco
È necessario identificare i soggetti con compiti di sicurezza, spiegati come segue:
Descrizione del nome RL (responsabile dei lavori)
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
Coordinatore della sicurezza per la fase esecutiva (se nominato)
Nominativi dei datori di lavoro della ditta appaltatrice e dei lavoratori autonomi che saranno in loco.
Di norma viene predisposto un allegato contenente tutti i riferimenti della ditta appaltatrice, i relativi nominativi dei soggetti con compiti di sicurezza ed i relativi nominativi delle persone operanti nel cantiere oggetto dei lavori di costruzione del PSC.
Area di cantiere
Si tratta di una relazione sull’identificazione, analisi e valutazione dei rischi associati ad aree e contesti, organizzazione sito-specifica, prevenzione, protezione e misure coordinate. L’interferenza con il processo e i rischi aggiuntivi associati ad attività specifiche di singole imprese appaltatrici o attività di impresa individuale possono essere consultati utilizzando una tabella riassuntiva separata per ciascun rischio affrontato.
Organizzazione del cantiere
Illustra le opzioni progettuali e organizzative relative al cantiere:
- recinzioni, accessi e segnalazioni di cantiere,
- servizi igienici
- viabilità del cantiere
- rete idroelettrica
- impianto di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche
- utilizzo di mezzi e materiali
- strutture in loco
- aree di carico e scarico
- aree di stoccaggio e preparazioni
Fasi di lavoro, processi e misure di coordinamento
È una relazione che indica:
- La durata prevista dei lavori, le fasi di lavoro e, quando la complessità dei lavori lo richieda, le sotto fasi di lavoro costituenti il cronoprogramma dei lavori, e la presunta dimensione del cantiere, in uomo- giorni;
- Norme operative, misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale, relative all’interferenza tra i processi
- Utilizzare misure di coordinamento pertinenti con più aziende e singoli operatori, come la selezione di pianificazione, preparazione, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva orientati alla sicurezza
- Modalità organizzative di cooperazione e coordinamento e reciproca informazione tra datori di lavoro e tra datori di lavoro e lavoratori autonomi
Layout del sito e procedure di emergenza e primo soccorso
- Procedure per l’affidamento e l’accesso ai cantieri
- Procedure per l’affidamento dei lavori, documentazione e accesso al cantiere, viabilità
- Organismi per i servizi di primo soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori previsti se i servizi di gestione dell’emergenza sono di tipo generale, nonché i casi di cui all’articolo 104, comma 4 Numero;
Di cosa si occupa il nostro studio professionale nel campo della sicurezza nei cantieri?
Lo studio Sapiem, a Sassari, fornisce consulenza di cantiere, coordinamento per la sicurezza, piani di sicurezza e coordinamento PSC, assistenza nella redazione di POS aziendali, piani di emergenza e misure antincendio.
Ci occupiamo nello specifico di: sicurezza del sito, redazione PSC – Piano di Sicurezza e Coordinamento Cantieri e Fascicolo Tecnico dell’Opera (FTO), Coordinamento della sicurezza per la progettazione CSP e coordinamento della sicurezza CSE durante l’esecuzione dei lavori.